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a scuola vaccinati

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A SCUOLA VACCINATI                             

1) COSA PREVEDE LA LEGGE NAZIONALE?La LEGGE 31 luglio 2017, n. 119 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e del 5 agosto 2017“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.”prevede che le vaccinazioni obbligatorie passino dalle 4 già previste (difterite, tetano, poliomielite ed epatite B) a 10:

la vaccinazione anti-poliomielitica la vaccinazione anti-difterica la vaccinazione anti-tetanica la vaccinazione anti-epatite B la vaccinazione  anti-pertosse la vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b (Emofilo tipo b) ,vaccinazioni obbligatorie in via permanente

la vaccinazione anti-morbillosa vaccinazione anti-rosolia la vaccinazione anti-parotite la vaccinazione anti-varicella vaccinazioni obbligatorie sino a diversa successiva valutazione

2) COSA SIGNIFICA OBBLIGATORIE SINO A SUCCESSIVA VALUTAZIONE?Significa che per la vaccinazione anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella è prevista uno specifico monitoraggio, effettuato da un’apposita Commissione presso il Ministero della salute che verificherà: la copertura vaccinale raggiunta, i casi di malattia, le reazioni e gli eventi avversi. Sulla base di questi dati – dopo un monitoraggio di almeno tre anni – potrà essere eliminata l’obbligatorietà.

3) È LA PRIMA VOLTA CHE IN ITALIA LE VACCINAZIONI SONO OBBLIGATORIE PER POTER FREQUENTARE LA SCUOLA?No; fino al 1999 quattro vaccinazioni erano obbligatorie per essere ammessi a scuola: la vaccinazione anti-difterica, anti-tetanica, anti-poliomielitica e anti-epatite virale B. Il mancato rispetto dell’obbligo comportava l’applicazione di sanzioni pecuniarie fino al rifiuto dell’iscrizione a scuola. Nel 1999, quando le strategie vaccinali adottate avevano consentito di raggiungere elevate coperture vaccinali, venne meno l’obbligo vaccinale quale condizione per l’ammissione alla scuola.

4) COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE PER CHI NON HA ESEGUITO LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE?In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Per i Nidi e le Materne inoltre l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie è anche requisito per l’accesso: senza le vaccinazioni previste dalla legge non si è ammessi.

                                                                                                            

5) COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA?  :

idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni oppure

- idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino per motivi di salute oppure

- idonea documentazione comprovante l’esonero per immunizzazione per malattia naturaleoppure

- copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’azienda sanitaria locale

La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola.

6) SE NON HO LA DOCUMENTAZIONE ADEGUATA ENTRO QUESTE DATE, COSA POSSO FARE?In mancanza della relativa documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione, potrà essere presentata un'autocertificazione. In questo caso, entro il 10 marzo 2018 deve essere poi presentato il certificato vaccinale rilasciato dall’Azienda Usl.

7) DOVE POSSO TROVARE IL MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE?Il modulo è scaricabile dal sito www.ascuolavaccinati.it o da http://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza oppure dai siti delle Ausl, dei Comuni e delle Scuole.

8) QUALI SONO LE SCADENZE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18?Per questo anno scolastico la documentazione deve essere presentata:entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanziaentro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligoNel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione per tutti entro il 10 marzo 2018.

9) E PER I PROSSIMI ANNI SCOLASTICI?A partire dall’anno scolastico 2018-19 la documentazione sopramenzionata (certificato vaccinale o autocertificazione, documentazione comprovante l’esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni, formale richiesta di vaccinazione/prenotazione di appuntamento all'azienda sanitaria locale territorialmente competente) dovrà essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. In caso di autocertificazione, la documentazione comprovante l’effettuazione dellevaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno

                                                                  .

10) SONO IL GENITORE DI UN BAMBINO CHE FREQUENTA IL NIDO IN EMILIA-ROMAGNA.

COSA DEVO FARE?

Grazie alla precedente Legge regionale dell’Emilia-Romagna n.19/2016, che prevedeva quale requisito di accesso per i servizi educativi e ricreativi l’avere eseguito le quattro vaccinazioni obbligatorie previste dalla precedente normativa, le Ausl sono già in possesso (previa autorizzazione dei genitori) degli elenchi dei bambini iscritti, e pertanto le stesse Ausl provvederanno a incrociare i dati in base ai nuovi criteri previsti dalla recente legge nazionale e comunicheranno lo stato vaccinale (adempimento o meno agli obblighi vaccinali previsti dalla legge statale) direttamente ai Comuni/Gestori dei servizi educativi.Nei casi in cui lo stato vaccinale del bambino non sia completo in relazione a quanto previsto per l’età, la stessa Ausl provvederà ad inviare entro il 10 settembre una lettera di convocazione alla famiglia con la data dell’appuntamento.Pertanto i genitori dei bambini iscritti ai servizi educativi e in regola con le vaccinazioni obbligatorie, non devono presentare nessuna documentazione, in quanto gli scambi informativi con le Ausl forniscono tutte le informazioni previste dalla recente normativa nazionale. I bambini invece che devono iniziare/completare le vaccinazioni potranno consegnare la lettera di convocazione con l’appuntamento ricevuto da parte dell’Ausl.

11) IN CONCLUSIONE COSA DEVO FARE?Se il genitore ha autorizzato il gestore del Nido ad acquisire il certificato vaccinale del figlio e sono state eseguite tutte le vaccinazioni obbligatorie in base all’età, non deve fare nulla perché la Ausl comunica direttamente al Nido l’idoneità del bambino. Se invece le vaccinazioni previste non sono state effettuate, il genitore riceverà entro il 10 settembre 2017 un invito dalla Ausl per eseguire le dosi vaccinali mancanti. Tale invito potrà presentare al Gestore del Nido per il regolare accesso alla struttura. Se invece non ha autorizzato la comunicazione diretta fra Ausl e Nido, il genitore può utilizzare l’autocertificazione (link al modello) con cui dichiarare di avere eseguito le vaccinazioni obbligatorie o di avere presentato richiesta alla Ausl.

12) SONO IL GENITORE DI UN BAMBINO CHE FREQUENTA LA SCUOLA MATERNA IN EMILIA-ROMAGNA.

COSA DEVO FARE?È sufficiente fornire l’autocertificazione entro il 10 settembre 2017, presentando poi entro il 10 marzo 2018 la relativa documentazione.Il modello (link al modello), è scaricabile dai siti dell’Ausl, dei Comuni e delle Scuole.Alcune scuole materne comunali stanno sperimentando, come previsto dalla legge e in analogia a quanto già in atto per i Nidi, il sistema di trasmissione degli elenchi degli alunni tra scuola e Asl. In questo caso non sarà necessario che il genitore presenti la documentazione vaccinale.Nei casi di calendari vaccinali non completi, le Ausl si impegnano ad inviare la lettera di convocazione alla famiglia il prima possibile. Nel caso in cui il 10 settembre il genitore non abbia ancora ricevuto nulla, può fare la richiesta di vaccinazione alla Ausl o, se l’ha già fatta, compilare l’autocertificazione (vedi modulo).

13) SONO IL GENITORE DI UN BAMBINO CHE FREQUENTA LA SCUOLA DELL’OBBLIGO IN EMILIA-ROMAGNA.

COSA DEVO FARE?Per coloro che frequentano la scuola dell’obbligo, dalla prima elementare fino ai 16 anni, il termine per la presentazione della idonea documentazione è il 31 ottobre. Anche in questo caso la documentazione è la stessa della domanda n.5. È possibile presentare l’autocertificazione e, in questo caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.Se invece le vaccinazioni previste non sono state effettuate, le Ausl si impegnano ad inviare la lettera di convocazione alla famiglia con la data dell’appuntamento possibilmente entro il 20 ottobre 2017, in modo da poterla esibire entro il 31 ottobre. Nel caso in cui il genitore non abbia ancora ricevuto nulla, può fare la richiesta di vaccinazione alla Ausl o, se l’ha già fatta, compilare l’autocertificazione (vedi modulo).

14) DOVE MI PROCURO IL CERTIFICATO VACCINALE DA PRESENTARE ENTRO IL 10 MARZO 2018?Il certificato vaccinale viene rilasciato dagli ambulatori vaccinali delle Ausl. A Bologna invece dai punti di prenotazione CUP dell’Azienda Usl.Entro il 10 marzo 2018, il certificato vaccinale aggiornato e con la valutazione della idoneità bambino sarà reperibile anche sul Fascicolo sanitario elettronico (FSE) del bambino stesso. Se il FSE non è ancora stato attivato occorre che uno dei genitori attivi il proprio e poi quello del figlio (https://www.fascicolo-sanitario.it/)

15) COME POSSO CERTIFICARE CHE MIO FIGLIO HA GIÀ AVUTO UNA DELLE MALATTIE PREVENIBILI CON VACCINAZIONE?Il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di famiglia) che lo ritiene necessario per confermare un sospetto di cui non ha tenuto traccia nel suo archivio, può richiedere il test sierologico.I test sierologici possono essere effettuati solo per morbillo, parotite, rosolia, varicella ed epatite B. In tutti gli altri casi: o le malattie non conferiscono immunità permanente o non esistono test attendibili in quanto si tratta di malattie ormai scomparse dal nostro Paese o non sono stati definiti i livelli di anticorpi necessari per la protezione.

L’onere del test è comunque a carico del genitore, a meno che non sia richiesto dal servizio vaccinale dell’Ausl per particolari circostanze (ad esempio bambini immigrati non accompagnati).

                                                                                  

16) A CHI DEVO CHIEDERE IL CERTIFICATO DI ESONERO O DI RINVIO DELLE VACCINAZIONI PER MOTIVI DI SALUTE?Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o rinviate ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. Tali condizioni cliniche devono essere attestate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione ed eventualmente avvalendosi anche del parere di medici specialisti, e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni”, disponibile al seguente link:http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_ pubblicazioni_1947_allegato.pdf. Tale Guida è in corso di aggiornamento e la nuova versione sarà disponibile alla medesima pagina web


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Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Settembre 2017 07:12

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